A quante settimane di ferie ha diritto la mia collaboratrice domestica?

Ai sensi dell’articolo 329a del Codice delle obbligazioni (CO), i dipendenti hanno diritto a ferie di almeno quattro settimane all’anno di servizio. Per i dipendenti fino a 20 anni si applicano cinque settimane di ferie. Il diritto alle ferie vale quindi anche per la vostra collaboratrice domestica. In alcuni casi, i contratti standard di lavoro cantonali (NAV) prevedono cinque o addirittura sei settimane di ferie.

Il diritto alle ferie dell’aiuto domestico può essere limitato nel contratto

Le disposizioni del NAV si applicano sempre, salvo diverso accordo contrattuale. È quindi possibile limitare il diritto alle ferie nel contratto a quattro settimane. I contratti di lavoro standard cantonali sono disponibili sulla homepage ufficiale del proprio cantone.

Integrazione salariale per aiuto domestico nella retribuzione oraria

Se il contratto di lavoro è concordato con una retribuzione oraria, l’indennità per ferie può essere compensata con un’integrazione salariale dell’8,33% (per quattro settimane) o del 10,64% (per cinque settimane). Con sei settimane di vacanza, la cifra è del 13,04 per cento. È importante che l’indennizzo sia indicato nel contratto (e sulla busta paga) come importo in franchi. Sebbene sia comune compensare le ferie mediante un’indennità nella retribuzione oraria, secondo la prassi giudiziaria è consentito solo per incarichi molto brevi o molto irregolari. Pertanto, chiunque assuma una collaboratrice domestica in modo regolare – anche se solo per un’ora alla settimana – deve concedere le ferie in natura.
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